Categorie: UncategorizedPublished On: 16 Aprile, 2021

Siti Contaminati e procedure di bonifica alla luce del decreto semplificazioni

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Aprile 16, 2021

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Il Decreto semplificazioni, convertito in legge n.120 dell’11 settembre 2020, ha affrontato soltanto i temi più urgenti a livello di procedure di bonifica. I temi più complessi, come ad esempio la modifica di allegati tecnici, sono stati delegati al governo e la DG RIA (risanamento ambientale) ne sta curando la stesura.

Nello specifico sono state definite delle procedure per una più rapida esecuzione delle attività di indagine circa lo stato di potenziale contaminazione attraverso una speciale procedura ‘ristretta’ che consente, ai soggetti interessati al riutilizzo e alla valorizzazione dell’area, di presentare congiuntamente sia gli esiti della caratterizzazione che sia quelli dell’analisi di rischio.

L’intervento normativo ha puntato a semplificare ed agevolare le procedure con l’effetto di consentire l’avvio di nuove attività commerciali mantenendo però al tempo stesso le garanzie esistenti a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente. Anche nei siti SIN viene inoltre concesso di realizzare una serie di interventi come ad esempio opere lineari purché non entrino in contrasto con le attività di bonifica o che possano scaturire in rischi per la salute dei lavoratori. Parliamo di impianti ed infrastrutture, di servizi per la fornitura al pubblico, opere di sistemazione o mitigazione del rischio idraulico così come impianti di produzione di energia rinnovabile

Sempre nei SIN ulteriore novità è quella di accertare la contaminazione con indagini preliminari definendo le procedure con ARPA/APPA oppure con ISPRA in caso di inerzia dell’ente territorialmente competente. Proprio questo approccio porta ad una procedura alternativa ristretta per la bonifica dei SIN, consentendo ai soggetti interessati di accorciare i tempi per l’autorizzazione del piano di caratterizzazione, delle analisi di rischio e del progetto di bonifica. 

Se viene riscontrata l’impossibilità di interferenza con le acque sotterranee può essere inoltre rilasciato il certificato di avvenuta bonifica per la sola matrice “suolo”, e questa procedura si può applicare anche ai procedimenti già in corso

Un ultimo aspetto riguarda i cosiddetti Siti Orfani: si è potuti arrivare già nel dicembre scorso alla definizione di un decreto di natura non regolamentare da parte del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza unificata, che definisce criteri e le modalità di trasferimento alle Regioni delle risorse per il programma di bonifica da 105 milioni di euro.